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Informazioni per le detrazioni 50% (per risparmio energetico)

Requisiti generali che l’immobile oggetto d’intervento deve possedere per poter usufruire delle detrazioni del 50% previste dalla normativa
• deve essere “esistente”, ossia accatastato o con richiesta di accatastamento in corso e con IMU pagata, se dovuta;
• deve essere dotato di un impianto di riscaldamento;
• in caso di demolizione, è ammessa a detrazione la sola “fedele ricostruzione”. Se viceversa questa comporta ampliamenti, si ritiene che possano essere ritenute agevolabili unicamente le opere che riguardano le parti “esistenti”.

Requisiti specifici dell’intervento
• l’intervento deve configurarsi come sostituzione di elementi già esistenti (e non come nuova installazione);
• deve delimitare un locale riscaldato verso l’esterno o verso vani non riscaldati;
• deve assicurare un valore di trasmittanza termica (Uw) inferiore a quello riportato in tabella 2 del D.M. 26 gennaio 2010, pubblicato il 12 febbraio 2010.

Altre opere agevolabili
• scuri, persiane, avvolgibili, cassonetti (se solidali con l’infisso) e suoi elementi accessori, purché tale sostituzione avvenga simultaneamente a quella degli infissi (o del solo vetro). In questo caso, nella valutazione della trasmittanza, deve considerarsi anche l’apporto degli elementi oscuranti, assicurandosi che il valore di trasmittanza complessivo non superi il valore limite di cui sopra.

La documentazione da conservare
• l’asseverazione redatta da un tecnico abilitato;
• in alternativa, la certificazione del produttore dell’infisso che attesti il rispetto dei medesimi requisiti.
Inoltre un documento che attesti il valore di trasmittanza dei vecchi infissi.
fatture relative alle spese sostenute;
ricevuta del bonifico bancario o postale, che rechi chiaramente come causale il riferimento alla legge finanziaria, numero della fattura e relativa data, oltre ai dati del richiedente la detrazione e del beneficiario del bonifico;
• ricevuta dell’invio effettuato all’ENEA (codice CPID), che costituisce garanzia che la documentazione è stata trasmessa.

Documentazione da trasmettere all’Enea
(esclusivamente attraverso il sito:
entro i 90 giorni successivi alla fine dei lavori, intendendo con questa definizione il collaudo delle opere;
1) solo nel caso di interventi in singole unità immobiliari, ossia univocamente definite al Catasto urbano, tale documentazione consiste in:
• Allegato F al “decreto edifici” che può anche essere redatto dal singolo utente; 2) in tutti i casi diversi da quelli di cui sopra (ad esempio, interventi che riguardano parti condominiali), la documentazione è la seguente:
• Attestato di qualificazione energetica, redatto da un tecnico abilitato, con i dati di cui all’Allegato A al “decreto edifici”. (L’Attestato di certificazione energetica, se necessario, deve essere conservato a cura del cliente);
• Scheda descrittiva dell’intervento (Allegato E al “decreto edifici”), che può anche essere redatto dal singolo utente;

Documentazione da trasmettere all’Agenzia delle Entrate
• Comunicazione, per i soli lavori che proseguono oltre il periodo di imposta.

 

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